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Polizza rischi calamità sulla prima casa, come si detrae nel 730/2026

Tra gli oneri detraibili nel modello 730/2026 rientrano anche i premi pagati per le polizze assicurative che coprono il rischio di eventi calamitosi relativi agli immobili residenziali.

A partire dal 1° gennaio 2018, è infatti prevista una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni contro gli eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

È importante precisare che la detrazione non spetta quando la polizza è stipulata esclusivamente per assicurare una pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile assicurato, in quanto l’agevolazione è collegata al bene assicurato e non alla persona.

Sono detraibili i premi relativi alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Rientrano nell’agevolazione anche le polizze rinnovate alla scadenza, alle medesime condizioni del contratto precedente, in quanto il rinnovo è assimilato alla stipula di un nuovo contratto.

La detrazione non è soggetta a un limite massimo di spesa e può essere applicata anche nel caso in cui il contribuente abbia assicurato più unità immobiliari.

Nel caso di una polizza multirischio, la detrazione del 19% spetta esclusivamente sulla parte di premio relativa alle garanzie che coprono gli eventi calamitosi, e non sull’intero importo pagato.

L’agevolazione può spettare anche per le polizze stipulate dal condominio a tutela del fabbricato. In questo caso, il singolo condomino può usufruire della detrazione per la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Qualora il condominio comprenda anche immobili con destinazione diversa da quella residenziale, la detrazione spetta esclusivamente per la quota di premio riferibile alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio imputabile al singolo appartamento deve essere certificata dall’amministratore di condominio. In alternativa, il condomino deve essere in possesso della copia della polizza e della documentazione dalla quale risulti la quota di premio relativa alla propria unità immobiliare, effettivamente sostenuta e pagata.